Apertura di un conto corrente
Le restrizioni, sia lavorative che patrimoniali, riportate sopra, cessano automaticamente al termine della procedura fallimentare, con la pronuncia del decreto di chiusura del fallimento e senza ulteriori oneri per l'imprenditore. Per quanto riguarda il proseguo della vita professionale del fallito, bisogna specificare che il soggetto non è impossibilitato ad aprire una nuova impresa, con annesso conto corrente. Una sentenza della Corte di Cassazione, infatti, stabilisce che «il fallito può persino avviare una nuova impresa commerciale autonoma e distinta da quella fallita e compiere tutti gli atti necessari alla sua gestione e amministrazione (come aprire conti correnti e stipulare contratti), purché per far ciò non sottragga beni o liquidità già acquisiti alla procedura fallimentare». Di conseguenza, a patto che non si adoperi capitale volto a colmare i propri debiti, un soggetto, anche durante la procedura di un fallimento, avrà la possibilità di aprire un conto corrente senza limitazioni